Associazione Salvezza Animali

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Gli animali nei condomini

Chi convive con degli animali in un condominio è spesso bersaglio delle lamentele dei vicini di casa, i quali protestano per il rumore, per gli odori sgradevoli o per altri svariati motivi.
Le regole della civile convivenza impongono, giustamente, di non disturbare gli altri, ma alle volte i vicini pretendono troppo e vogliono imporre la loro volontà contro gli animali ed i loro proprietari.

A difesa e nel rispetto dei nostri amici animali è bene dunque sapere che, pur potendo richiedere al Giudice un provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. per allontanare i cani o i gatti che creano problemi di ordine igienico e sanitario, i casi in cui il Giudice accoglie tali lamentele sono davvero molto rari. Comunque è necessario che chi intraprende l'azione giudiziaria sia in grado di provare, senza possibilità di essere smentito, che effettivamente gli animali in questione possono creare seri pericoli di igiene pubblica. Solo in questo caso l'animale potrà essere allontanato su ordine del Giudice.
Se poi un cane abbaia troppo e disturba gli altri condomini, questi possono ex art. 844 cod. civ. rivolgersi al Giudice, ma anche questa volta dovranno dimostrare che i rumori provocati dall'animale "superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alle condizioni dei luoghi"; lo stesso vale per chi volesse fare una denuncia per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone ex art. 659 cod. pen..

Anche chi, per allontanare dal condominio un animale indesiderato, faccia leva sull'esistenza di un regolamento condominiale che vieta la detenzione di animali, deve essere smentito. La giurisprudenza ha infatti a questo proposito affermato che detti regolamenti devono essere ritenuti nulli nelle clausole in cui vietano la detenzione di animali domestici nelle abitazioni private, poiché non può essere limitato il diritto di proprietà (che è diritto pieno ed esclusivo) di ciascuno sul proprio bene. (Cassazione civile sez. II, 4 dicembre 1993, n. 12028; Tribunale Piacenza 10 aprile 1990).
Il possessore di uno o più animali che abita in un appartamento in affitto può essere costretto ad allontanare i suoi animali solo nel caso di obbligo contrattuale, ovvero di divieto esplicito alla detenzione di animali sottoscritto nel contratto di locazione. Se nel contratto non è prevista questa clausola, gli animali possono rimanere nell'appartamento , anche nel caso in cui i regolamenti condominiali lo vietino.
La stessa regola si applica per l'utilizzo delle "parti comuni" (giardino, ingresso, etc.) dello stabile: eventuali condomini insofferenti non possono impedire, a norma di legge, che il cane o il gatto faccia la sua passeggiata in giardino. Se il regolamento viene cambiato in questo senso (cioè viene vietato agli animali l'utilizzo di queste parti comuni), il regolamento non è vincolante per chi ha votato contro.
Ovviamente l'animale non dovrà fare danni alle parti comuni: in quest'ultimo caso il suo proprietario dovrà provvedere a pagare di tasca propria. Ma questo vale per chiunque arrechi dei danni alle parti comuni, animale umano o non umano che sia.

La giurisprudenza ha considerato spesso illegittimi i divieti di tenere animali domestici in condominio proprio per la particolare importanza che essi rivestono per l'uomo: una volta entrato in casa un cane o un gatto (ma non solo questi) entra a far parte del patrimonio affettivo delle famiglie e, come tale, va protetto.